Art. 1912 – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari 512 c. nav.(1).

Note

(1)

A tali ipotesi se ne possono aggiungere altre, ad esempio quelle di atti terroristici o derivanti da eventi naturali (ad esempio innondazioni o alluvioni) o non necessariamente naturali (ad esempio incidenti nucleari). La norma, comunque, è derogabile su accordo delle parti.

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