L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione(1).
L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente 1406 l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione(2).
I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore 1889, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto 1407.
Note
(1)
Infatti la scelta del legislatore è nel senso del contemporaneo trasferimento anche del contratto di assicurazione secondo un meccanismo di silenzio-assenso (v. comma 3).
(2)
La norma fissa un ulteriore obbligo di comunicazione a carico dell’assicurato alla cui omissione collega una precisa conseguenza (v. 1910, 1913, 1915 c.c.).