Art. 1919 – Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo 1899(1).

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto 2725(2).

Note

(1)

In particolare, può essere stipulata sia un’assicurazione per la morte che per la sopravvivenza, a seconda che l’evento cui viene ancorato il diritto all’indennizzo sia la prima o un dato evento nella vita del soggetto.

(2)

Poiché tale forma è dettata solo per l’assicurazione per il caso di morte e costituisce, al contempo, un’eccezione al principio di libertà delle forme (1325 c.c.), essa non si applica all’assicurazione per l’ipotesi di sopravvivenza.

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