Art. 1920 – Assicurazione a favore di un terzo

È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo 741, 1411(1).

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento 587(2); essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente 628(3). Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione 1411(4).

Note

(1)

Tale stipula costituisce, appunto, un contratto a favore di terzo (1411 ss. c.c.).

(2)

La designazione è un negozio unilaterale (1324 c.c.) non recettizio verso il beneficiario, ma che deve essere comunicato all’assicuratore. Essa può anche essere revocata (v. 1921 c.c.).

(3)

Il beneficiario, però, deve essere determinato o determinabile al momento della morte dello stipulante, cioè quando gli deve essere corrisposta l’indennità.

(4)

Il diritto del terzo nasce con la designazione e non con la stipulazione, come nella ordinaria disciplina del contratto a favore di terzo (1411, comma 2 c.c.). Una volta che si verifica l’evento morte, questo diritto diventa esigibile. Inoltre, esso è acquistato non a titolo successorio, anche se il terzo dovesse essere erede dello stipulante, ma per effetto del contratto di assicurazione: ciò significa che la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario (v. 1923 c.c.).

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