Art. 1921 – Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile(1) con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio 1411(2).

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore 188 disp. att..

Note

(1)

In particolare, lo stipulante può scegliere di sostituire al beneficiario un terzo ovvero di revocare definitivamente la stipula a favore del terzo.

(2)

Tale seconda ipotesi non può che riferirsi all’assicurazione per il caso di sopravvivenza: infatti, se il sinistro fosse costituito dalla morte dello stipulante, vi sarebbe una contraddizione logica nella norma, atteso che solo lo stipulante ha il potere di revoca che però non può esercitare una volta deceduto. L’unica applicazione che potrebbe pensarsi rispetto all’assicurazione per il caso di morte è quella della revoca contenuta in un testamento. Tuttavia, poiché tale disposizione testamentaria è efficace dal momento della morte del defunto (v. 456 c.c.), cioè del sinistro stesso, al beneficiario non sarebbe lasciato il margine temporale per la dichiarazione di volerne profittare.
Dal periodo, inoltre, si ricava che nell’assicurazione per il caso di sopravvivenza anche se il diritto del beneficiario matura con la designazione e diviene esigibile con la stipula (1920 c.c.), è necessario, altresì, che egli dichiari di volerne profittare, in ossequio alla disciplina generale del contratto a favore di terzo (v. 1411, 2 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?