Art. 1923 – Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori 2901; 6 ss. l.f. e quelle relative alla collazione 737, all’imputazione 747 e alla riduzione delle donazioni 555(1).

Note

(1)

Tutte queste azioni sono ammesse ma solo nei limiti delle somme effettivamente corrisposte a titolo di premio.

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