Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori 2901; 6 ss. l.f. e quelle relative alla collazione 737, all’imputazione 747 e alla riduzione delle donazioni 555(1).
Note
(1)
Tutte queste azioni sono ammesse ma solo nei limiti delle somme effettivamente corrisposte a titolo di premio.