Art. 1925 – Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione(1).

Note

(1)

La norma è derogabile e spesso i contratti stabiliscono che il recesso non può essere esercitato entro un preciso termine per consentire all’assicuratore di incamerare una certa somma.

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