Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito(1).
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento(2).
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore(3).
Note
(1)
La denuncia costituisce un onere per il fideiussore, che, però, può dimostrare che il debitore aveva avuto conoscenza aliunde del pagamento.
(2)
Anche in tale ipotesi la comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Se, invece, il fideiussore comunica al debitore l’intenzione di pagare e questi non gli comunica le eccezioni opponibili, perde il diritto di opporle, poi, al fideiussore.
(3)
La regola non crea problemi nel caso di duplice pagamento di cui al comma 1. Invece, nell’ipotesi di cui al comma 2, sembra doversi escludere il diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto (v. 2940).