Art. 1953 – Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione(1) o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso(2), nei casi seguenti:

1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;

2) quando il debitore è divenuto insolvente;

3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato(3);

4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale 1939 non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Note

(1)

Si tratta della c.d. azione di rilievo per liberazione.

(2)

Si tratta della c.d. azione di rilievo per cauzione e la misura delle garanzie previste viene determinata, in prima battuta, dal debitore, salvo eventuale modifica del giudice. Le due azioni previste dalla norma possono essere esperite in via alternativa.

(3)

Tale ipotesi soddisfa la particolare esigenza di consentire al fideiussore di non rimanere in una situazione di incertezza troppo a lungo.

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