Salva la disposizione dell’articolo 1448(1), è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte(2). In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile 192 disp. att..
Note
(1)
La norma fa salva l’esperibilità dell’azione di rescissione per lesione.
(2)
La norma disciplina la c.d. anticresi compensativa, che si distingue dalla c.d. anticresi estintiva (v. 1960 c.c.).