Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite(1).
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti 2113(2).
Note
(1)
La capacità di transigere, cioè, presuppone la capacità di agire (2 c.c.) e la disponibilità del diritto.
(2)
Ad esempio, la legge pone delle limitazioni in materia di diritti dei prestatori di lavoro (2113 c.c.).