Art. 1966 – Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite(1).

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti 2113(2).

Note

(1)

La capacità di transigere, cioè, presuppone la capacità di agire (2 c.c.) e la disponibilità del diritto.

(2)

Ad esempio, la legge pone delle limitazioni in materia di diritti dei prestatori di lavoro (2113 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?