Art. 1992 – Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge(1).

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto 1189, 1836, 1889, 2006; 46 l. camb.(2).

Note

(1)

Si dice che il titolo incorpora il diritto: pertanto il possesso del primo consente l’esercizio del secondo e la circolazione del diritto si ha con la circolazione del titolo. Rispetto a tale regola, limitazioni si rinvengono sia nel successivo comma 2 sia nella normativa che subordina il diritto ad esigere la prestazione al rispetto delle norme dettate in relazione ai singoli tipi di titoli di credito (2003 ss., 2008 ss., 2021 ss. c.c.).

(2)

Viene dato rilievo alla situazione di apparenza che si crea, ma solo purché sia accompagnata dalla buona fede del debitore. Questa, a sua volta, si presume (1147 c.c.).

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