Il debitore può opporre al possessore del titolo(1) soltanto le eccezioni a questo personali(2), le eccezioni di forma(3), quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo(4), nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità 2, 414 ss. o di rappresentanza 1387 al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo 2014; 21 l. camb.(5)(6).
Note
(1)
In tal modo il debitore può paralizzare la pretesa del possessore del titolo.
(2)
Tali eccezioni sono: quelle che derivano da rapporti personali tra i soggetti (ad esempio una remissione di debito, 1236 c.c.); quelle che si fondano sull’assenza di titolarità del diritto (in quanto, ai sensi dell’art. 1992 comma 2 c.c., il debitore è liberato solo se non è in dolo o colpa grave quando paga a chi non è, in realtà, creditore); l’eccezione generale di dolo (v. comma 2).
(3)
Si tratta delle eccezioni che attengono al non rispetto delle regole di forma previste dalla legge, ad esempio la mancanza, in caso di cambiale, degli elementi di cui all’art. 1 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, c.d. Legge Cambiaria.
(4)
Ciò sancisce il principio di letteralità: il diritto si determina in base alla lettera del titolo per quanto riguarda modalità di adempimento, quantità della prestazione ecc.
(5)
Il secondo comma è applicazione del principio di autonomia di cui al successivo art. 1994 c.c.: di regola, il debitore non può opporre al possessore di buona fede le eccezioni relative ai suoi rapporti coi precedenti possessori. Tuttavia, può farlo se questi ha ricevuto il titolo al fine di danneggiare il debitore stesso, ad esempio proprio per evitare che al precedente possessore venissero opposte certe eccezioni.
(6)
Oltre ad autonomia e letteralità i titoli di credito presentano il carattere della astrattezza che però non è comune a tutti: in base ad essa il titolo viene astratto dal rapporto che lo ha originato e la prestazione deve essere eseguita a prescindere dalla validità di tale rapporto. Se, invece, il titolo menziona il rapporto sottostante che condiziona il diritto alla prestazione stessa, si parla di titoli causali.