Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione 2003, 2009, 2022(1), non è soggetto a rivendicazione 20 l. camb.(2).
Note
(1)
La norma ricalca il disposto dell’art. 1153 del c.c. c.c. ma esige, in luogo del requisito del titolo astrattamente idoneo, quello del rispetto delle norme relative alla sua circolazione: questo proprio perché il codice prevede una disciplina diversa per la circolazione dei titoli al portatore (2003 ss. c.c.), all’ordine (2008 ss. c.c.) e nominativi (2021 ss. c.c.).
(2)
Dalla norma si ricava il principio dell’autonomia (v. 1993, 2 c.c.): se il possessore del titolo di credito è in buona fede e lo ha ricevuto in base alla relativa disciplina, il suo acquisto è fatto salvo anche di fronte alle pretese, di per sé legittime, dei terzi (ad esempio coloro cui sia stato in precedenza rubato), in quanto ogni acquisto rispondente alla regola sana il vizio precedente.