I titoli rappresentativi di merci(1) attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo 1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1791, 1997; 460-467, 956-964 c. nav(2)(3).
Note
(1)
Tali titoli appartengono alla categoria dei titoli causali in quanto in essi è indicato anche il rapporto fondamentale, che ne ha giustificato, cioè, l’emissione. Da ciò deriva che ad essi non può essere applicata, tout court, la disciplina prevista per i titoli astratti: in particolare, ciò vale per il principio di letteralità (1993 1 c.c.) e di autonomia (1993 2, 1994 c.c.).
(2)
I titoli rappresentativi di merci comprendono i titoli di deposito (fede di deposito, 1790 c.c. e nota di pegno, 1791 c.c.) ed i titoli di trasporto, (duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico, 1684 c.c.). In generale, i titoli possono essere rappresentativi anche di altri rapporti, come accade per le azioni, titoli che sono emessi a causa del rapporto societario (2346 ss. c.c.).
(3)
Ciò che il titolo attribuisce non è il diritto di proprietà delle merci, perché esso deriva dal rapporto fondamentale, cioè quello che giustifica l’emissione del titolo. Quest’ultimo, invece, si riferisce al possesso delle merci in esso rappresentate (1140 c.c.).