Art. 1998 – Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto di titoli di credito 2025 il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo(1).

Il premio è investito a norma dell’articolo 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo 2791(2).

Note

(1)

La norma si riferisce a quei titoli di credito che attribuiscono premi o altre utilità per sorteggio.

(2)

Pertanto questi non sono frutti: se lo fossero, il creditore pignoratizio potrebbe estendere il proprio diritto anche sopra essi (2791 c.c.).

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