Nel caso di usufrutto di titoli di credito 2025 il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo(1).
Il premio è investito a norma dell’articolo 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo 2791(2).
Note
(1)
La norma si riferisce a quei titoli di credito che attribuiscono premi o altre utilità per sorteggio.
(2)
Pertanto questi non sono frutti: se lo fossero, il creditore pignoratizio potrebbe estendere il proprio diritto anche sopra essi (2791 c.c.).