Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti(1).
Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione di titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo(2).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore 1992(3).
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore 2354, 2355 bis, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni 2350 ss.(4) anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo(5).
Note
(1)
Mentre la sottrazione dipende da fatto di un terzo, lo smarrimento è imputabile al solo comportamento del possessore.
(2)
In particolare, è necessario attendere sino alla prescrizione del titolo per dare modo all’eventuale possessore di farlo valere, in modo anche da verificare se la denunzia del possessore sia fondata.
(3)
Si tratta di una applicazione della regola di cui all’art. 1992 comma 2 c.c..
(4)
Costituiscono esempi di tali diritti quello al voto (2351 c.c.) o alla distribuzione degli utili (2350 c.c.).
(5)
Ad esempio, il denunziante potrà agire verso chi, in pendenza del termine di prescrizione di cui al comma 2, abbia presentato il titolo ed ottenuto un pagamento indebito (2033 c.c.).