In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore(1) può farne denunzia(2) al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile(3).
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco 2009, 2011 comma 2, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore(4), pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore 89 l. camb.; 69 l. ass..
Note
(1)
Cioè colui che lamenta lo smarrimento, la sottrazione ad opera di terzi o la distruzione del titolo.
(2)
La denuncia al debitore può essere fatta con qualsiasi forma. Inoltre, essa costituisce solo una facoltà del possessore pertanto se questi omette di provvedervi non può essergli addebitata alcuna responsabilità a titolo contrattuale nel caso in cui dalla circolazione del titolo derivi un danno al debitore.
(3)
Ad esempio, il luogo in cui vi è una filiale della banca che ha emesso l’assegno bancario. A differenza della denuncia al debitore, che è libera, al tribunale deve essere presentato un ricorso, secondo la relativa disciplina (125 c.p.c.).
(4)
Il tribunale svolge un accertamento sia in fatto, verificando che il titolo sia stato, effettivamente, smarrito, sottratto o distrutto, che in diritto, in ordine alla legittimazione del denunciante.