L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore 90 l. camb.; 70 l. ass.(1).
L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo(2) presso la cancelleria del tribunale.
Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento(3).
Note
(1)
In tal modo il debitore può chiarire i fatti ma anche conoscere il soggetto cui sarà tenuto ad adempiere, quindi è litisconsorte necessario (102 c.p.c.). In tema di ripartizione dell’onere della prova (2697 c.c.) spetta all’opponente dimostrare, in particolare, che il suo possesso del titolo è legittimo (1992 c.c.).
(2)
Il deposito serve ad evitare che possano essere avanzate più opposizioni a scopi solo dilatori. Nella prassi il titolo, di regola, non viene depositato ma viene esibito al cancelliere che stila un verbale.
(3)
L’opposizione si presenta come un giudizio a carattere impugnatorio in quanto viene instaurata dopo che è stato pronunciato l’ammortamento, e di fatto, impugnando il relativo decreto (2016 c.c.): di conseguenza, se l’istanza è respinta, il decreto stesso diventa definitivo.