Art. 2018 – Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione

Durante il termine stabilito dall’articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma 91 l. camb.; 71 l. ass..

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