Art. 2021 – Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato(1) per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente(2).

Note

(1)

Tale diritto può avere contenuto vario: può trattarsi non solo del diritto ad una prestazione (ad esempio a ricevere una somma di denaro) ma anche di quello ad esercitare il voto se si tratta di azione societaria (2351 c.c.).

(2)

A differenza di quanto accade per i titoli al portatore (2003 c.c.), quelli nominativi e quelli all’ordine (2008 c.c.) permettono l’esercizio del diritto in base ad un possesso qualificato.

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