Nessun vincolo sul credito(1) produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro 1997, 2026(2).
Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 2022.
Note
(1)
Anche sui titoli nominativi può essere costituito, ad esempio, un pegno (2784 c.c.).
(2)
Viene riprodotta la regola della annotazione (2022 c.c.).