La costituzione in pegno di un titolo nominativo 2786 può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola “in garanzia” o altra equivalente(1)(2).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura 2014.
Note
(1)
Si veda l’art. 3, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e l’art. 87, D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) in materia di azioni.
(2)
Sono comunque necessarie l’annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente (2024 c.c.).