Art. 2028 – Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato(1), assume scientemente(2) la gestione di un affare altrui(3), è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso(4).

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.

Note

(1)

Se la gestione non è spontanea non si ha la figura in esame ma può aversi mandato (1703 c.c.) se l’affare è giuridico e commissione (1731 c.c.) se è materiale. È discusso se sia spontanea la gestione assunta in esecuzione di una obbligazione naturale (2034 c.c.).

(2)

Cioè nella consapevolezza della gestione, dell’altruità e dell’assenza di obbligo.

(3)

Se l’interessato è la P.A. questa deve accertare l’utilità della gestione atteso che, a differenza dei privati, essa persegue sempre l’interesse pubblico (97 Cost.).

(4)

Si tratta della c.d. “absentia domini”. La casistica la riconosce sia nell’assenza giuridica che in quella materiale intesa in senso lato quindi, ad esempio, non solo nel caso di abbandono per calamità ma anche assenza per una trasferta di lavoro.

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