La ratifica(1) dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato,(2) anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio(3).
Note
(1)
L’effetto della ratifica è retroattivo, quindi opera sin da quando è iniziata la gestione. Se per il contratto è richiesta una particolare forma (1350, 1351, 1352 c.c.), la stessa forma deve essere rivestita anche dalla ratifica.
(2)
Se la gestione è stata senza rappresentanza (1705 c.c.) la ratifica non rileva nei rapporti verso i terzi ma solo nei rapporti interni tra gestore ed interessato. Se, invece, vi è stata spendita del nome (1704 c.c.) con la ratifica l’interessato subentra nelle posizioni assunte dal gestore.
(3)
L’ultima parte della norma allarga l’applicabilità della ratifica rispetto all’istituto della gestione di affari altrui perché prescinde dal requisito della consapevolezza dell’altruità dell’affare (2028 comma 1 c.c.).