Chi ha eseguito un pagamento non dovuto(1) 1189 ha diritto di ripetere ciò che ha pagato 1185 comma 2, 1463, 1952 comma 3. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda 1148, 2036; 39 l.f..
Note
(1)
La norma contempla l’ipotesi in cui il debito non sussiste, cioè è privo di qualsiasi causa di giustificazione. Quindi, non solo il caso in cui non è mai sorto ma anche quello in cui è già stato estinto con adempimento (1176 ss. c.c.) o altro mezzo (novazione 1230 c.c., remissione 1236 c.c., compensazione 1241 c.c., confusione 1253 c.c.). Rientra, inoltre, anche l’ipotesi in cui venga retroattivamente meno il negozio fondamentale, come accade, ad esempio, in caso di annullamento (1441 c.c.) o risoluzione (1453 ss. c.c.). Infine, si comprende anche l’indebito soggettivo “ex latere creditoris” che sussiste quando chi paga ha un debito ma non nei confronti del destinatario del pagamento bensì verso un terzo.