Art. 2034 – Obbligazioni naturali

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente(1) prestato(2) in esecuzione di doveri morali o sociali(3), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace(4)(5).

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti(6)(7).

Note

(1)

La prestazione non deve essere fatta in esecuzione di un dovere giuridico (ad esempio di una sentenza di condanna), ciò che costituisce la principale differenza tra l’obbligazione naturale e l’obbligazione civile (1173 ss. c.c.). La spontaneità non va confusa con la volontarietà, per cui l’eventuale errore non rileva.

(2)

E’ discusso se la prestazione comprenda solo un dare (ad esempio, versare una somma di denaro) od anche un fare (ad esempio, eseguire una certa attività).

(3)

Il riferimento al dovere morale e sociale consente di ritenere applicabile la norma anche in ipotesi non tipizzate dal codice (di cui, in generale, al comma 2; tra di esse il debito prescritto, 2940 c.c., ed il debito di gioco, 1933 c.c.), ogni volta che l’inosservanza del dovere determini una disapprovazione sociale da parte della comunità.

(4)

Se si ritiene che la norma si giustifichi in base ad un principio di autoresponsabilità deve concludersi che la capacità in questione sia solo quella naturale (428 c.c.). Se, invece, si qualifica la prestazione come atto negoziale deve sussistere la capacità d’agire (2 c.c.).

(5)

Oltre a spontaneità e capacità si ritiene che l’operatività della norma esiga anche un rapporto proporzionale tra la prestazione e le capacità economiche del solvens. L’istituto disciplinato dal comma prende il nome di soluti retentio.

(6)

Si ritiene che il secondo comma della norma sia speciale rispetto al primo (quindi ne contiene tutti gli elementi), in quanto fa riferimento alle ipotesi in cui l’obbligazione naturale è tipizzata dal codice, come, ad esempio, quella di debito di gioco (1933 c.c.). Anche l’elaborazione giurisprudenziale ha individuato delle fattispecie riconducibili all’ambito della norma, tra le quali il pagamento di interessi extralegali (purché non usurari ex art. 1284, comma 3 c.c.) convenuti oralmente.

(7)

Per cui, tra gli altri: non è suscettibile di compensazione (1241 c.c.) o novazione (1230 c.c.); non è trasmissibile in via ereditaria, cosicché l’erede che vi adempie lo fa, a sua volta, in esecuzione di un’obbligazione naturale; non è suscettibile di essere garantita personalmente (1936 c.c.) o realmente (pegno, 2784 c.c. o ipoteca (2808 c.c.).

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