Chi ha eseguito una prestazione(1) per uno scopo che, anche da parte sua(2), costituisca offesa al buon costume(3) non può ripetere quanto ha pagato.
Note
(1)
A differenza di quanto espressamente stabilito dal precedente art. 2034 c.c., la norma non menziona il requisito della capacità dell’adempiente ma la tendenza codicistica ad una protezione dell’incapace (v. 1425 c.c.) induce a ritenere che essa sia necessaria (2 c.c.).
(2)
E’ necessario che l’immoralità connoti sia la condotta dell’accipiens che quella del solvens. Se quest’ultima manca, la norma non trova applicazione.
(3)
Il riferimento della norma è limitato solo alla contrarietà al buon costume, che configura una prestazione immorale, ad esclusione delle norme imperative (condotta illegale) e dell’ordine pubblico.