Chi, senza una giusta causa, si è arricchito(1) a danno di un’altra persona(2) è tenuto, nei limiti dell’arricchimento(3), a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale(4).
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Note
(1)
L’arricchimento può derivare, ad esempio, dall’uso di un bene altrui fatto senza versare un corrispettivo.
(2)
E’ necessario anche che vi sia un danno per un altro soggetto: ad esempio per il proprietario di un bene che, a causa dell’uso altrui, non ha potuto fruirne. Tra arricchimento e danno deve esserci, poi, un nesso di causalità.
(3)
Ciò significa che l’indennizzo non deve essere maggiore nè dell’arricchimento nè del depauperamento.
(4)
Oltre a tale previsione generale il codice riproduce la regola anche in singole disposizioni, come, ad esempio, quella di cui all’art. 821, comma 2 c.c., secondo la quale chi ha diritto ai frutti del bene deve rimborsare le spese fatte per la loro produzione ed il loro raccolto.