L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito(1).
Note
(1)
La norma deve essere intesa nel senso che non è ammesso il ricorso ad essa quando sia astrattamente possibile l’utilizzo di altro strumento, non potendo costituire un mezzo di cui il singolo può valersi quando, concretamente, non è ricorso al rimedio predisposto appositamente (e quindi, ad esempio, il suo diritto si è prescritto).