I padroni e i committenti(1) sono responsabili per i danni 2056 ss. arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti 1900(2)(3).
Note
(1)
La norma si applica se esiste un rapporto che attribuisce il potere direzionale e decisionale a padroni e committenti, di cui è tipico quello di lavoro subordinato.
È necessario, cioè, che lo svolgimento dell’attività costituisca l’occasione che ha originato l’illecito (c.d. nesso di occasionalità necessaria).
(3)
Il danneggiato non ha l’onere di provare dolo o colpa del danneggiante mentre rimane, ovviamente, l’onere di dimostrare gli altri elementi costitutivi dell’illecito. Secondo il dettato della norma, invece, padroni e committenti non hanno la possibilità di fornire la prova contraria. Tuttavia, la giurisprudenza ammette la dimostrazione del caso fortuito a loro discolpa.