Art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati(1), è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno 1681, 2054(2)(3).

Note

(1)

La norma si riferisce sia alle attività pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio (attività pericolose atipiche). Tra di esse, ad esempio, l’attività di caccia, per la quale è obbligatoria l’assicurazione per responsabilità civile (L. 11 febbraio 1992, n. 157).

(2)

La giurisprudenza è particolarmente rigorosa nella prova liberatoria richiesta, per cui si arriva a sostenere che si tratti di un’ipotesi di responsabilità oggettiva o, quantomeno, aggravata.

(3)

Per i danni derivanti dal trattamento dei dati personali, si veda il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

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