Art. 2051 – Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito 1218, 1256, 2052(2).

Note

(1)

Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall’opera dall’uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c..

(2)

La giurisprudenza, così come nel caso del danno prodotto dall’incapace (2047 c.c.) ed in quello di responsabilità di genitori, tutori e precettori (2048 c.c.), è piuttosto severa nell’individuazione della prova liberatoria.

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