Art. 2056 – Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso 1226.

Note

(1)

Tale norma specifica che il danno patrimoniale consta del c.d. danno emergente (cioè le perdite economiche che il soggetto subisce) e del c.d. lucro cessante (che indica il mancato guadagno) che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito.

(2)

L’articolo richiamato ammette una valutazione equitativa del pregiudizio ogni volta che non sia possibile stabilirne la misura precisa.

(3)

Tale norma disciplina al primo comma il concorso di colpa del danneggiato, stabilendo che quando questo incide sulla causazione dell’evento il risarcimento deve essere diminuito; al secondo comma, invece, tratta l’ipotesi in cui la condotta aggravi i danni e sancisce che non sono risarcibili quelli evitabili con la diligenza ordinaria.

(4)

Si noti che la norma non richiama l’art. 1225 del c.c., che stabilisce che, salvo il caso di dolo, sono risarcibili solo i danni prevedibili. Pertanto, l’illecito aquiliano ammette la risarcibilità tanto del pregiudizio prevedibile che di quello non prevedibile.

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