Art. 2057 – Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente(1) la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele(2).

Note

(1)

Si tratta del danno, non patrimoniale, alla salute fisica del soggetto suscettibile di accertamento medico legale.

(2)

Ad esempio, costituendo un’ipoteca (2808 c.c.) su un immobile di chi è tenuto al risarcimento.

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