Art. 2058 – Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica(1), qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore(2).

Note

(1)

Se viene danneggiato un bene, la reintegra può consistere, ad esempio, nella sua restituzione, nella consegna di uno equivalente o nella riparazione. Se viene leso un diritto della persona, come la sua reputazione, ad esempio a causa di un articolo di giornale diffamatorio, la reintegrazione può sostanziarsi nella pubblicazione della sentenza che riconosce l’illecito.

(2)

Ciò accade quando egli sarebbe costretto ad un sacrificio economico eccessivo rispetto a quanto spetta al danneggiato a titolo di risarcimento.

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