(1)Si presume(2) concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e(3) non sono ancora trascorsi trecento giorni(4) dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione art. 707 del c.p.c. e ss. o dei giudizi previsti nel comma precedente(5).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 90 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La presunzione dettata nel presente articolo è una presunzione assoluta (o iuris et de iure), che pertanto non ammette prova contraria per dimostrarne il contrario.
(3)
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha eliminato il primo termine contemplato nell’articolo (i centottanta giorni), che decorrevano dalla celebrazione – e non dalla trascrizione – del matrimonio, civile o concordatario che sia.
(4)
Il secondo termine previsto, i trecento giorni dalla data di annullamento o di scioglimento o, alternativamente, dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (e che viene altresì richiamato dall’art. 462 del c.c.), decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure (nel caso di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi) dal giorno in cui questa avvenne.
(5)
Al pari della filiazione naturale, la presunzione è solamente relativa e non opera quando siano decorsi trecento giorni dalla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale), o dall’autorizzazione del giudice a vivere separatamente, quindi viene concessa la facoltà di prova contraria (che decade con la riconciliazione però) per il solo caso in cui i figli siano nati ben oltre la data in cui intervennero le vicende di crisi coniugale.