(1)Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato 236, o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.(1)
Note
(1)
Comma così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.