Art. 246 – Trasmissibilità dell’azione

(1)Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti(2).

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

In tema di legittimazione sostanziale, l’articolo in esame ben delimita i soggetti ed esclude i diversi da discendenti ed ascendenti; unica estensione derogabile è consentita per la prosecuzione dell’azione di disconoscimento da parte del genitore esercente la patria potestà, desumibile dall’art. 320 del c.c. e per la quale non occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare (Cass. n. 1233/1977).

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