(1)L’azione di contestazione dello stato di figlio(2)(3) spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse 100 c.p.c..
L’azione è imprescrittibile 2934.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori 102 c.p.c.(4).
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
L’azione, che ha carattere residuale, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, onde ottenere la declaratoria negativa (quindi la rimozione) dello stato di figlio; a tal fine dovranno dimostrarsi l’inesistenza di un valido matrimonio tra i genitori, oppure che il figlio non è stato partorito dalla donna sposata a causa di una supposizione di parto o di sostituzione di neonato.
(3)
L’azione si potrà esperire anche nel caso di bambino nato prima delle nozze, ma con formazione di un titolo matrimoniale legittimante la filiazione (atto di nascita di figlio legittimo); la contestazione potrà altresì vertere sulla mancanza dell’atto di celebrazione dello stesso matrimonio, sebbene in tale ipotesi parte della dottrina propenda per l’esercizio dell’azione di rettificazione.
(4)
Anche il figlio è legittimato all’azione prevista dall’art. 248, in quanto è parte del rapporto di filiazione (che è oggetto del giudizio stesso).