Art. 250 – Riconoscimento

(1)Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento 30 Cost.. Il riconoscimento(2) può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente 235.

Il riconoscimento(2) del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso(3).

Il riconoscimento(2) del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262(7).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio(6).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 102 della L. 19 maggio 1975 n. 151; si veda l’art. 12 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.
Più recentemente, è altresì intervenuta la riforma sulla filiazione (Legge n. 219 del 10 dicembre 2012) che ha modificato notevolmente il tenore letterale della disposizione.

(2)

Per l’accertamento della filiazione naturale occorre il riconoscimento, attuato mediante dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia ed a carattere di accertamento, fatta personalmente da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici (prima: sedici) anni.

(3)

L’assenso necessario del figlio che abbia compiuto i 14 anni figura come un atto autorizzativo e di approvazione, i cui effetti ricadono (anche ex art. 45 del d.P.R. 396/2000) nella sfera giuridica dell’autorizzante.

(4)

Dovrà valutarsi l’interesse (di regola positivo) del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto quello psicologico: di regola viene inquadrato come diritto alla propria identità personale, nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, e subisce il limite del pericolo concreto e attuale di lesione di un bene primario.

(5)

Comma così modificato con la riforma del 2012. Il precedente testo del co. IV recitava: “Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante”. Si rileva comunque (non essendo mutato sul punto il requisito) come l’assenso ed il consenso siano atti ai quali non si possono apporre condizioni o termini, che in caso contrario si considerano come non apposti.

(6)

Nel co. V si delinea una capacità speciale (di cui all’art. 2 del c.c.) che consente al genitore sedicenne di riconoscere il figlio; con tale atto personale egli acquisterà i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio (come ha sottolineato più volte la Cassazione, si veda la sent. n. 4849/1982).
Anche l’ultimo periodo del presente comma è stato sostituito con la L. 219/2012.

(7)

Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

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