Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto 317 bis, 443 nn. 2 e 3, 467, 578, 687 e riguardo ai parenti di esso(1).
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto(2).
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82(3). Le indicazioni stesse devono essere cancellate(4).
Note
(1)
Il periodo: “salvo i casi previsti dalla legge.” è stato così sostituito dall’art. 1 della L. 10 dicembre 2012, n. 219.
(2)
I primi due commi della disposizione sanciscono che non sussistono rapporti tra i genitori del figlio naturale. E’ invece dubbio se rilevi la parentela naturale, ossia il rapporto tra il figlio naturale ed i parenti del genitore che ha effettuato il riconoscimento (in una lettura maggiormente orientata con la Costituzione – artt. 3 e 30 – si tende a considerare instaurata la relazione).
(3)
L’originaria ammenda è stata commutata, nel 1981 con la nota L. 689, in sanzione amministrativa pecuniaria, quindi depenalizzata; ne è stato altresì aumentato l’importo nella cifra ora prevista in forza degli artt. 113 e 114 della predetta legge.
(4)
Qualora si verificasse l’inerzia del pubblico ufficiale che spontaneamente non opera la cancellazione, l’interessato potrà esperire il procedimento di rettificazione.