Art. 263 – Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

(1)Il riconoscimento 250 può essere impugnato 268 per difetto di veridicità(2) dall’autore del riconoscimento(3), da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse(4) 100 c.p.c..

L’azione è imprescrittibile 2934 riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento(5).

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.

Note

(1)

Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Per porre nel nulla il riconoscimento dovrà dimostrarsi il contrasto tra la realtà documentata nell’atto ed il rapporto di filiazione dedotto; è la tipica azione di contestazione di stato, esperibile senza preclusioni sui mezzi di prova che possono essere posti a fondamento della domanda giudiziale (eccettuato comunque il giuramento di cui all’art. 2736, e la confessione di cui all’art. 2730).

(3)

Legittimati ad impugnare il riconoscimento sono l’autore del riconoscimento (anche quando fosse consapevole della falsità del proprio atto, senza che pertanto rilevi la buona o mala fede), colui che è stato riconosciuto e chiunque vi abbia interesse.

(4)

L’interesse deducibile deve essere individuale, qualificato, concreto, attuale e legittimo, e di carattere patrimoniale o morale (pertanto non ne viene ricompreso il pubblico ministero, come precisato da Cass. n. 2515 del 16 marzo 1994).
A seguito delle modifiche operate con L. 219/2012, che hanno abrogato gli artt. 280-290 c.c., il co. II ha perso di significato.

(5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l’autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l’azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità”.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?