Art. 264 – Impugnazione da parte del figlio minore

(1)L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice(2), assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La competenza è demandata al Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c.).

(3)

In passato il riconoscimento non veritiero è stato utilizzato come strumento per inserire bambini abbandonati in nuove famiglie. In concreto, la coppia di coniugi che voleva realizzare questa sorta di «adozione» si accordava con la madre in modo tale che il figlio fosse riconosciuto come nato da una relazione extraconiugale del marito. La madre dichiarava di volere restare ignota e questo consentiva il successivo inserimento del bambino nella famiglia di colui che lo aveva riconosciuto, in base al disposto dell’art. 252. L’art. 74 della legge n. 184 del 1983 ha posto uno strumento che consente di arginare il fenomeno del riconoscimento utilizzato strumentalmente per l’adozione di bambini abbandonati poichè nati da relazioni extraconiugali. Dal 1983 sussiste l’obbligo per gli ufficiali dello stato civile di comunicare immediatamente al tribunale per i minorenni i casi di “riconoscimento, da parte di una persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore” cosicché svolga le opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento, e nel caso ricorrano gli estremi dell’impugnativa del riconoscimento, vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 2 dell’art. 264.

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