Il riconoscimento può essere impugnato per violenza 1434(1) dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata(2).
Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore 267, 2964(3).
Note
(1)
Opera il rinvio alle norme del codice in materia di dichiarazione estorta con violenza intesa come vizio della volontà (disciplina del consenso contrattuale).
(2)
L’azione potrà essere proposta esclusivamente dall’autore del riconoscimento entro il termine di un anno (termine decadenziale di cui all’art. 2964 del c.c.).
(3)
Secondo alcuni, la violenza esercitata sul soggetto che ha compiuto il riconoscimento non impedisce a quest’ultimo di realizzare, successivamente, un altro atto di riconoscimento valido.