Art. 27 – Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto 16, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile 28, 2272 n. 2, 2484, n. 2 .

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare 2272 n. 4.

L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio(1).

Note

(1)

L’art. 27 recava un terzo comma, abrogato dall’art. 11, lett. c), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto). Con il ridetto decreto si è provveduto ad esonerare l’autorità governativa dal potere di dichiarare l’estinzione degli enti, in favore del Tribunale competente.

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