(1)In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità 269, il figlio naturale nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti(2) 433, a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315 bis, sia venuto meno.
L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.
L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale 78 c.p.c. nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà responsabilità genitoriale 316, 317 bis, 34.
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Non è previsto l’intervento necessario del P.M., trattandosi di diritti di obbligazione. Si ritiene inoltre che il figlio non riconosciuto abbia diritto al mantenimento anche dopo i 18 anni, onde permettergli il completamento della sua formazione professionale ed il raggiungimento dell’indipendenza economica.