Art. 283 – Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento 250 se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

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