Art. 291 – Condizioni

(1)L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi 231 o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare(2)(4).

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale 312 può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 1 della L. 5 giugno 1967 n. 431. Ai sensi dell’art. 35 disp. att. c.c., così come sostituito dall’art. 217 della L. 19 maggio 1975 n. 151, nel caso di minori d’età nell’ipotesi di cui al co. II provvede il Tribunale per i minorenni.

(2)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Tale articolo inizialmente prevedeva che l’adozione di una persona maggiorenne fosse possibile solo per l’adottante il quale non avesse figli legittimi o legittimati (infatti la tradizione attribuiva all’adozione una funzione sostitutiva della paternità o maternità legittima, realizzata mediante la trasmissione del nome e del patrimonio). La stessa Corte Costituzionale è poi ulteriormente intervenuta con la sentenza n. 345/1992 affermando che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l’art. 297 c.c., comma II, così estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergenti in subiecta materia attribuito dalla norma al Tribunale.
Infine, l’adozione non sarà possibile quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (così come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 245/2004).
Le parole “o legittimati” sono state soppresse dall’art. 105.4, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3)

Poichè l’adottato maggiorenne deve avere almeno diciotto anni, l’adottante di conseguenza non potrà avere una età inferiore ai trentasei anni (a pena di nullità).

(4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando”.

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