Art. 293 – Divieto d’adozione di figli

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori(1).

Note

(1)

Articolo così sostituito dall’art. 131 della L. 19 maggio 1975 n. 151; i due commi successivi sono stati abrogati dall’art. 67 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (di disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori).
Le parole “nati fuori del matrimonio” sono state soppresse dall’art. 37.1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

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