I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori(1).
Note
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 131 della L. 19 maggio 1975 n. 151; i due commi successivi sono stati abrogati dall’art. 67 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (di disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori).
Le parole “nati fuori del matrimonio” sono state soppresse dall’art. 37.1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.